La sorveglianza sanitaria ed il medico competente

 

INDICE.. 2

Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.. 3

Sorveglianza sanitaria obbligatoria.. 5

Visite mediche.. 6

Sanzioni 9

Rivista Scientifica "The nursing science" n. 1 - 2023


La sorveglianza sanitaria ed il medico competente 


Barbaro Antonio, Infermiere, Azienda Sanitaria Provinciale  Reggio Calabria

CORRISPONDENZA

antoniobarbaro@asprc.it

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DOCUMENTI

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INTRODUZIONE

Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

 

Il medico competente:

·         Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della   salute   e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di   formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

·         programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

·         istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di   custodia   concordato   al   momento della nomina del medico competente;

·         consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

·         consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le   informazioni   necessarie   relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

·         fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni   analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

·         informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

·         comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

·         visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

·         partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

·         comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria

 

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nelle aziende nei seguenti casi:

·         nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente elencati di seguito;

·         nei casi in cui sia richiesta dal lavoratore il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali (anche quando non è obbligatoria);

Per quanto riguarda i casi espressamente previsti dalla normativa, ai sensi del D.lgs. la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di:

Movimentazione manuale di carichi;

Videoterminalisti;

Rischio agenti fisici;

Rischio rumore;

Rischio vibrazioni;

Rischio campi elettromagnetici;

Rischio radiazioni ottiche;

Rischio agenti chimici;

Rischio agenti cancerogeni e mutageni;

Rischio amianto;

Rischio agenti biologici;

Inoltre ci sono normative specifiche che sanciscono l'obbligatorietà anche in caso di lavoro notturno, lavoratrici in gravidanza, lavoratori disabili.

Visite mediche

 

La sorveglianza sanitaria prevede visite mediche da effettuare in momenti diversi del percorso lavorativo del dipendente soggetto ad essa. I casi sono stabiliti nell'articolo 41 comma 2 del D. lgs 81/08, così come modificato dall'articolo 26 del D. Lgs 106/09, nello specifico ecco quali sono le tipologie di visite che il medico deve effettuare per la sorveglianza sanitaria:

·         Visita preventiva con lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore sono tali da consentirgli l'esposizione ai rischi professionali derivanti dalla mansione e dal luogo di lavoro, deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività lavorativa (anche in fase preassuntiva secondo gli aggiornamenti normativi) e deve essere ripetuta in caso di cambio di mansione;

·         Visite periodiche con lo scopo di confermare che, nel tempo, il lavoratore abbia conservato la sua idoneità a svolgere la sua mansione controllando che l'esposizione a tali rischi non abbia provocato dei danni, insorgenze di malattie, alterazioni varie;

·         Visita straordinaria si tratta di una visita che viene richiesta dallo stesso lavoratore, quando ritiene di essere affetto da disturbi la cui causa è derivante dall'attività lavorativa svolta, tuttavia in questi casi spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o meno;

·         Visita alla cessazione del rapporto di lavoro si tratta di una visita effettuata allo scadere di un contratto, o alla cessazione degli effetti dello stesso, che va effettuata solo nei casi in cui il lavoratore sia stato esposto a rischi particolari come per esempio l'esposizione all'amianto;

·         Visita al rientro al lavoro si tratta di un accertamento effettuato dal medico competente dopo che il lavoratore è stato assente per malattia per un periodo di almeno 60 giorni;

Tutte le tipologie di visite mediche elencate comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente in funzione del rischio.

Inoltre, la visita medica preventiva, la visita medica periodica e quella relativa al cambio di mansioni sono altresì finalizzate alla verifica dell'assenza di condizioni di dipendenza da alcol o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Oltre alle visite è previsto che il Medico competente elabori una cartella sanitaria soggetta a segreto professionale per ciascun lavoratore da aggiornare e custodire. La finalità della visita è quella di verificare se il lavoratore è adatto a svolgere i compiti richiesti, per questo il Medico competente è chiamato ad esprimere il giudizio di idoneità, che deve essere consegnato al lavoratore in forma scritta. In base alle condizioni di salute del dipendente, abbiamo le seguenti tipologie di giudizio:

·         idoneo alla mansione specifica quando le condizioni di salute del lavoratore non costituiscono impedimento e sono tali da permettergli l'esposizione ai rischi correlati al lavoro a cui è adibito temporaneamente non idoneo alla mansione specifica quando le condizioni di salute del lavoratore non gli consentono temporaneamente di svolgere la sua mansione, ma è comunque previsto un miglioramento nel tempo

·         idoneo con prescrizioni o limitazioni. Il lavoratore può svolgere la mansione solo in presenza di particolari accorgimenti, divieti e indicazioni volte a tutelare il suo specifico stato di salute (evitare di sollevare carichi o ridurre il ritmo lavorativo ad esempio)

·         non idoneo alla mansione specifica il lavoratore non è ritenuto clinicamente in grado di svolgere quelle mansioni, quindi il datore di lavoro deve adibirlo ad un'altra mansione concordata con il medico competente. In caso di non idoneità se il datore di lavoro può dimostrare che all'interno della sua azienda non ci sono mansioni alternative compatibili con le condizioni cliniche del dipendente, ci sono gli estremi per procedere con il licenziamento. Il lavoratore, cosciente che la sorveglianza è uno strumento per tutelarlo, deve collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste ed ha l'obbligo di sottoporsi alle visite secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate, tale obbligo è sancito dall'art.20 del T.U. A fronte di ciò i lavoratori hanno diritto a:

·         fare ricorso contro il giudizio del medico al servizio di medicina del lavoro della ASL (PISLL) entro 30 giorni;

·         poter accedere ai propri dati sanitari;

·         essere informati nel dettaglio dal medico sul proprio stato di salute;

·         ricevere copia del documento sanitario e di rischio;

·         essere sottoposti a visita straordinaria qualora ritengano di avere problemi sanitari derivati dall'attività svolta.

 

 

Sanzioni

 

Le Sanzioni a Carico del Datore di Lavoro e al Dirigente

Sanzioni: il Datore di Lavoro

Naturalmente, partiamo dal Datore di lavoro, che in quanto titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di spesa, è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di lavoro ha, innanzitutto, due obblighi non delegabili, ossia:

la valutazione di tutti i rischi (con conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi);

La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Nel primo caso, il Datore di lavoro, che non ottempera a tale obbligo, è sanzionato con un’ammenda che va da un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.384 euro, se il Documento risulta incompleto. In caso di omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il Datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €. La mancata nomina dello RSPP, invece, comporta per il Datore di lavoro l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.

Per inadempienze relative agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei dirigenti, dei preposti nonché dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

Tra le varie sanzioni per il medico competente possiamo ricordare quelle più importanti:

Valutazione dei rischi, attività che il medico competente svolge a supporto del datore di lavoro e del Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) dell’impresa, la legge prevede, nel caso in cui il medico non segua tutti i dettami della norma, un arresto fino a 3 mesi e una multa dai 400 ai 1.600 euro. Questa sanzione si applica anche nel caso in cui ci fosse dolo o negligenza nelle attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro o nella programmazione delle attività volte all’eliminazione dei rischi;

scrittura e conservazione schede sanitarie: per negligenze rispetto questa attività, strettamente collegata alle visite mediche, la sanzione prevista in questo caso è di tipo amministrativo e può andare dai dai 200 agli 800 euro;

sorveglianza sanitaria: attività principale per il medico competente, qualora non venga svolta in maniera adeguata ed egli non provveda alla corretta informazione dei lavoratori, la sanzione prevista dalla legge è l’arresto fino a 2 mesi o un’ammenda dai 300 ai 1.200 euro.

visite periodiche e/o le visite richieste dai lavoratori: qualora manchi nella periodicità delle visite o non risponda una precisa richiesta da parte di un lavoratore per una visita medica e non fornisca, entro il terzo mese di ogni anno, alle autorità competenti, le informazioni aggregate sulla sua sorveglianza sanitaria, la legge prevede una pena pecuniaria che va dai 1.000 ai 4.000 euro.

 Bibliografia

 

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Sitografia

https://www.corsisicurezza.it/

https://www.sicurezzalavororoma.it/

 

 

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