La sorveglianza sanitaria ed il medico competente
INDICE
Il medico competente,
secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
Sorveglianza
sanitaria obbligatoria
Visite mediche
Sanzioni
Rivista Scientifica "The nursing science" n. 1 - 2023
La
sorveglianza sanitaria ed il medico competente
Il
medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h
del Decreto legislativo
n. 81 del 9 aprile 2008
Il medico competente:
·
Collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini
della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute
e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori,
per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo
soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le
peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute",
secondo i principi della responsabilità sociale;
·
programma ed effettua la sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici
più avanzati;
·
istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente
necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei
relativi risultati, presso il luogo di
custodia concordato al
momento della nomina del medico competente;
·
consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia
del segreto professionale;
·
consegna al lavoratore, alla cessazione del
rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce
le informazioni necessarie
relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il
diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
·
fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
·
informa ogni lavoratore interessato dei
risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta
dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
·
comunica per iscritto, in occasione delle
riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del
servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori;
·
visita gli ambienti di lavoro almeno una
volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei
rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata
al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione
dei rischi;
·
partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza
sanitaria;
·
comunica, mediante autocertificazione, il
possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al (Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali) entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sorveglianza
sanitaria obbligatoria
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nelle aziende
nei seguenti casi:
·
nei casi espressamente previsti dalla
normativa vigente elencati di seguito;
·
nei casi in cui sia richiesta dal lavoratore
il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali (anche quando
non è obbligatoria);
Per quanto riguarda i casi espressamente previsti dalla
normativa, ai sensi del D.lgs. la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata
in presenza di:
Movimentazione manuale di carichi;
Videoterminalisti;
Rischio agenti fisici;
Rischio rumore;
Rischio vibrazioni;
Rischio campi elettromagnetici;
Rischio radiazioni ottiche;
Rischio agenti chimici;
Rischio agenti cancerogeni e mutageni;
Rischio amianto;
Rischio agenti biologici;
Inoltre ci sono normative specifiche che sanciscono
l'obbligatorietà anche in caso di lavoro notturno, lavoratrici in gravidanza,
lavoratori disabili.
Visite
mediche
La sorveglianza sanitaria prevede visite mediche da
effettuare in momenti diversi del percorso lavorativo del dipendente soggetto
ad essa. I casi sono stabiliti nell'articolo 41 comma 2 del D. lgs 81/08, così
come modificato dall'articolo 26 del D. Lgs 106/09, nello specifico ecco quali
sono le tipologie di visite che il medico deve effettuare per la sorveglianza
sanitaria:
·
Visita preventiva con lo scopo di stabilire
se le condizioni di salute del lavoratore sono tali da consentirgli
l'esposizione ai rischi professionali derivanti dalla mansione e dal luogo di
lavoro, deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività lavorativa
(anche in fase preassuntiva secondo gli aggiornamenti normativi) e deve essere
ripetuta in caso di cambio di mansione;
·
Visite periodiche con lo scopo di confermare
che, nel tempo, il lavoratore abbia conservato la sua idoneità a svolgere la
sua mansione controllando che l'esposizione a tali rischi non abbia provocato
dei danni, insorgenze di malattie, alterazioni varie;
·
Visita straordinaria si tratta di una visita
che viene richiesta dallo stesso lavoratore, quando ritiene di essere affetto
da disturbi la cui causa è derivante dall'attività lavorativa svolta, tuttavia
in questi casi spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o meno;
·
Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
si tratta di una visita effettuata allo scadere di un contratto, o alla
cessazione degli effetti dello stesso, che va effettuata solo nei casi in cui
il lavoratore sia stato esposto a rischi particolari come per esempio
l'esposizione all'amianto;
·
Visita al rientro al lavoro si tratta di un
accertamento effettuato dal medico competente dopo che il lavoratore è stato
assente per malattia per un periodo di almeno 60 giorni;
Tutte le tipologie di visite mediche elencate comprendono
gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie
dal medico competente in funzione del rischio.
Inoltre, la visita medica preventiva, la visita medica
periodica e quella relativa al cambio di mansioni sono altresì finalizzate alla
verifica dell'assenza di condizioni di dipendenza da alcol o assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti.
Oltre alle visite è previsto che il Medico competente
elabori una cartella sanitaria soggetta a segreto professionale per ciascun
lavoratore da aggiornare e custodire. La finalità della visita è quella di
verificare se il lavoratore è adatto a svolgere i compiti richiesti, per questo
il Medico competente è chiamato ad esprimere il giudizio di idoneità, che deve
essere consegnato al lavoratore in forma scritta. In base alle condizioni di
salute del dipendente, abbiamo le seguenti tipologie di giudizio:
·
idoneo alla mansione specifica quando le
condizioni di salute del lavoratore non costituiscono impedimento e sono tali
da permettergli l'esposizione ai rischi correlati al lavoro a cui è adibito temporaneamente
non idoneo alla mansione specifica quando le condizioni di salute del
lavoratore non gli consentono temporaneamente di svolgere la sua mansione, ma è
comunque previsto un miglioramento nel tempo
·
idoneo con prescrizioni o limitazioni. Il
lavoratore può svolgere la mansione solo in presenza di particolari
accorgimenti, divieti e indicazioni volte a tutelare il suo specifico stato di
salute (evitare di sollevare carichi o ridurre il ritmo lavorativo ad esempio)
·
non idoneo alla mansione specifica il lavoratore non è ritenuto clinicamente in
grado di svolgere quelle mansioni, quindi il datore di lavoro deve adibirlo ad
un'altra mansione concordata con il medico competente. In caso di non idoneità
se il datore di lavoro può dimostrare che all'interno della sua azienda non ci
sono mansioni alternative compatibili con le condizioni cliniche del
dipendente, ci sono gli estremi per procedere con il licenziamento. Il
lavoratore, cosciente che la sorveglianza è uno strumento per tutelarlo, deve
collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni
richieste ed ha l'obbligo di sottoporsi alle visite secondo le modalità e le
periodicità che gli vengono comunicate, tale obbligo è sancito dall'art.20 del
T.U. A fronte di ciò i lavoratori hanno diritto a:
·
fare ricorso contro il giudizio del medico al
servizio di medicina del lavoro della ASL (PISLL) entro 30 giorni;
·
poter accedere ai propri dati sanitari;
·
essere informati nel dettaglio dal medico sul
proprio stato di salute;
·
ricevere copia del documento sanitario e di
rischio;
·
essere sottoposti a visita straordinaria
qualora ritengano di avere problemi sanitari derivati dall'attività svolta.
Sanzioni
Le
Sanzioni a Carico del Datore di Lavoro e al Dirigente
Sanzioni:
il Datore di Lavoro
Naturalmente,
partiamo dal Datore di lavoro, che in quanto titolare del rapporto di lavoro e
detentore dei poteri decisionali e di spesa, è colui che ha le maggiori
responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il
Datore di lavoro ha, innanzitutto, due obblighi non delegabili, ossia:
la
valutazione di tutti i rischi (con conseguente redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi);
La
nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Nel
primo caso, il Datore di lavoro, che non ottempera a tale obbligo, è sanzionato
con un’ammenda che va da un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.384 euro, se il
Documento risulta incompleto. In caso di omessa redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) il Datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6
mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €. La mancata nomina dello RSPP,
invece, comporta per il Datore di lavoro l’arresto da 3 a 6 mesi oppure
un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.
Per
inadempienze relative agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
dei dirigenti, dei preposti nonché dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il
datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con
un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
Tra le varie sanzioni per il medico competente possiamo
ricordare quelle più importanti:
Valutazione dei rischi, attività che il medico competente
svolge a supporto del datore di lavoro e del Responsabile Servizio di
Protezione e Prevenzione (RSPP) dell’impresa, la legge prevede, nel caso in cui
il medico non segua tutti i dettami della norma, un arresto fino a 3 mesi e una
multa dai 400 ai 1.600 euro. Questa sanzione si applica anche nel caso in cui
ci fosse dolo o negligenza nelle attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro
o nella programmazione delle attività volte all’eliminazione dei rischi;
scrittura e conservazione schede sanitarie: per
negligenze rispetto questa attività, strettamente collegata alle visite
mediche, la sanzione prevista in questo caso è di tipo amministrativo e può
andare dai dai 200 agli 800 euro;
sorveglianza sanitaria: attività principale per il medico
competente, qualora non venga svolta in maniera adeguata ed egli non provveda
alla corretta informazione dei lavoratori, la sanzione prevista dalla legge è
l’arresto fino a 2 mesi o un’ammenda dai 300 ai 1.200 euro.
visite periodiche e/o le visite richieste dai lavoratori:
qualora manchi nella periodicità delle visite o non risponda una precisa
richiesta da parte di un lavoratore per una visita medica e non fornisca, entro
il terzo mese di ogni anno, alle autorità competenti, le informazioni aggregate
sulla sua sorveglianza sanitaria, la legge prevede una pena pecuniaria che va
dai 1.000 ai 4.000 euro.
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
Sitografia