La disciplina del consenso nel D.lgs. 196/2003 e nel nuovo Regolamento europeo sulla privacy

 INDICE

1.Regolamento per la protezione dei dati personali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.. 3

2. Diritti riconosciuti 6

3.Art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679   7


Rivista Scientifica "The nursing science" n. 1 - 2023



La disciplina del consenso nel D.lgs. 196/2003 e nel nuovo Regolamento europeo sulla privacy

Barbaro Antonio, Infermiere, Azienda Sanitaria Provinciale  Reggio Calabria

CORRISPONDENZA

antoniobarbaro@asprc.it

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DOCUMENTI

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INTRODUZIONE

Presso l’Azienda in cui lavoro nel 2021 è stato approvato il regolamento per la protezione dei dati personali, adeguato alle previsioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati, cosiddetto GDPR, n. 2016/679, e al D. lgs 196/2013 modificato dal D. Lgs 101/2018.


Sono 36 gli articoli del Regolamento aziendale per la protezione dei dati personali.

Art. 1 oggetto e finalità del regolamento aziendale,

Art. 2 definizione,

Art.3 I dati trattati dall'azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria,

Art. 4 Principi da applicare al trattamento dei dati personali,

Art. 5 liceità del trattamento,

 Art.6 l'esercizio del trattamento dei dati,

 Art.7 il trattamento dei dati particolare giudiziari,

 Art.8 il trattamento dei dati del personale dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria,

 Art. 9 il titolare del trattamento,

 Art.10 la responsabilizzazione,

 Art.11 gli autorizzati per designazione al trattamento dei dati personali. Il titolare (Commissario Straordinario/Direttore Generale), in considerazione della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell'ASP di Reggio Calabria e della dislocazione delle sue strutture, designa più autorizzati al trattamento dei dati personali, individuandoli tra i soggetti che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfa i requisiti del regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’ interessato.

In particolare sono designati quali autorizzati al trattamento:

 I direttori di dipartimento,

 i direttori dei Distretti Sanitari Reggio Calabria-Ionico-Tirrenico,

 i direttori delle unità operative complesse sanitarie, professionali tecniche e amministrative,

 i Direttore delle unità operative semplici dipartimentali,

 i dirigenti delle unità operative semplici.

 L'elenco dettagliato degli autorizzati a trattamento e pubblicato sul sito web aziendale ed è modificato o integrato secondo le designazioni operate dal titolare e le relative nomine sono correlate direttamente all'incarico di Direzione/Responsabilità di struttura e decadono automaticamente alla scadenza o alla revoca dello stesso.

Art.12 i compiti degli autorizzati per designazione il trattamento e la valutazione di impatto del trattamento,

Art.13 collaborazione tra irresponsabile della protezione dei dati di DPO e gli autorizzati per designazione al trattamento,

Art.14 i delegati al trattamento dei dati articolo 15 figure particolari di collaboratori,

Art. 16 i responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Europeo,

Art. 17 il responsabile della protezione dei dati o data Protection officer (DPR),

 Art.18 gli amministratori di sistema,

 Art.19 il registro delle attività di trattamento,

 Art.20 valutazione di impatto sulla protezione dei dati,

 Art.21 la consultazione preventiva,

 Art. 22 l'informativa sulla protezione dei dati personali,

 Art. 23 La comunicazione dei dati sanitari all'interessato,

 Art. 24 le procedure organizzative A tutela della riservatezza in ambiente sanitario,

 Art.25 pubblicità degli atti e diritto alla riservatezza,

Art. 26 diritto di accesso alla documentazione sanitaria,

Art. 27 disposizioni relative a normativa speciale,

Art. 28 notizie sul ricovero in ospedale,

Art. 29 i diritti dell'interessato,

Art. 30 modalità di esercizio dei diritti dell'interessato,

Art. 31 formazione del personale,

Art. 32 misure di sicurezza,

Art. 33 modulistica,

Art. 34 responsabilità in caso di violazione delle disposizioni in materia di privacy,

Art. 35 comunicazioni di una violazione dei dati personali (data breach),

Art.36 norma finale.

 

La normativa sul trattamento dei dati personali ha la finalità di tutelare la riservatezza delle persone tramite la protezione dei loro dati, affinché un uso non corretto di essi possa danneggiare o ledere le libertà fondamentali e la dignità personale di ognuno.

Il diritto alla protezione dei dati è tutelato da Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE, oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cosìddetto Codice Privacy, adeguato alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2016/679 tramite il D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

 

 Il Regolamento (Ue) 2016/679 (cosidetto GDPR) rafforza i diritti degli interessati (articolo 15-22) già previsti dal Codice Privacy, e ne prevede di nuovi.

 

2. Diritti riconosciuti

 

In particolare sono riconosciuti ai cittadini i seguenti diritti:

·         Il diritto di essere informato in modo trasparente, leale e dinamico sui trattamenti effettuati sui suoi dati;

·         il diritto di accesso ai dati, cioè il diritto di conoscere quali dati personali relativi all'interessato il titolare sta trattando e con quali finalità

·         il diritto di rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di integrazione dei dati incompleti

·         il diritto alla cancellazione, anche detto diritto all'oblio, che consente all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali

·         il diritto di limitazione di trattamento in caso di dati non esatti o trattati illecitamente

·         il diritto di portabilità dei dati

·         il diritto di opposizione

·         il diritto di comunicazione delle violazioni dei dati personali

·         il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo ex articolo 77 GPDR e art. 141 Codice Privacy, come novellato dal D. lgs 101 del 2018.

 

3.   Art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679

 

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi fissati dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679:

·         liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;

·         Limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;

·         minimizzazione dei dati; i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;

·         esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alla finalità del trattamento;

·          limitazione della conservazione; è fondamentale provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;

·         integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

 

Il Regolamento richiede al Titolare di rispettare tutti questi principi e di essere “in grado di comprovarlo”.

Questo è il principio detto di “responsabilizzazione” che viene poi esplicitato ulteriormente nel Regolamento, dove si afferma che “il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento aziendale”.

Ai titolari è responsabile di trattamento viene inoltre richiesta la tutela e l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, i cui contenuti sono indicati nell'art. 30 GDPR.

 Si tratta di uno strumento fondamentale allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico, indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio che deve essere esibito su richiesta al Garante.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali tratta dati di tipo personale e particolare relativi a:

·         utenti, assistiti, pazienti e loro familiari e/o accompagnatori;

·         personale sanitario, amministrativo, tecnico e professionale della dirigenza e del comparto in rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione;

·         soggetti che per motivi di studio, tirocinio, consulenza, stage o volontariato frequentano le strutture dell'Azienda ed effettuano trattamenti di dati personali;

·         clienti e imprese che intrattengono rapporti con l'Azienda per l'approvvigionamento di beni e servizi o per l'esecuzione di opere edilizie e interventi di manutenzione;

·         personale e imprese partecipanti a bandi, gare e selezioni.

 Tutti i dati personali vengono trattati dal personale aziendale nel rispetto del segreto professionale, del segreto d'ufficio e dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona fisica, nonché della libertà individuale, con particolare riferimento alla riservatezza, secondo i principi della normativa privacy.

La protezione dei dati si applica sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali.

Le “categorie particolari di dati personali” e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” sono trattati secondo le disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 9 e 10 del GDPR.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è responsabile di qualsiasi trattamento di dati personali effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto.

Il titolare è il solo soggetto giuridicamente obbligato ad agire per attuare i precetti previsti dalla normativa con riguardo ai trattamenti dei dati personali, compresa la loro messa in sicurezza, ed è l'unico soggetto a rispondere della loro violazione.

 Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento in caso di non corretto adempimento degli obblighi previsti dalle norme in capo al Responsabile stesso, oppure se ha agito in modo difforme rispetto alle istruzioni del Titolare del trattamento.

Qualora più Titolari del trattamento o Responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

Relativamente alla propria Area di competenza o Ufficio, il soggetto autorizzato che sia dotato di autonomia gestionale ed organizzativa risponde al Titolare di ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto nel presente Regolamento e dell’inosservanza delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati.

Tutti gli altri soggetti, non avendo obblighi di determinare il trattamento dei dati personali, non possono essere chiamati a rispondere ad eventuali violazioni (o omissioni) salvo dolo o colpa grave.

  

Bibliografia

-          Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1141 del 30/11/2021

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